n. 10
20 gennaio
DIPARTIMENTO DIRITTI
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obbligo contributivo sui compensi
L’INPS, con circolare n°5 del 13 gennaio 2011, (All10DD1) fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina applicabile, ai fini IRPEF, in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.
Interpretazione alla luce della circolare della “Direzione Centrale Normativa e Contenzioso” dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 12 dicembre 2001 (All10DD2)
Sintesi: chiarimento delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla qualificazione fiscale dei compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, resa da soggetti esercenti una attività di lavoro autonomo. In particolare i chiarimenti riguardano la corretta applicazione delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai proventi derivanti dall'attività di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti rese da soggetti esercenti una attività professionale (ultimo periodo dell'articolo 47, lettera c-bis), del TUIR.
(Quadro riepilogativo)
La legge di stabilita' n°220 in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2010 per l'anno 2011, già legge finanziaria, interviene in materia di lavoro e previdenza soprattutto prorogando alcune misure che sarebbero, altrimenti, venute meno con la fine dell'anno 2010.
Le proroghe interessano, in particolare:
- l’imposta sostitutiva del 10 per cento continua ad applicarsi per l’anno 2011 secondo le modalità ed i criteri previgenti, con l’innalzamento a 40.000 euro del tetto di retribuzione erogato nel 2010 per l’identificazione del diritto. Anche la decontribuzione dei premi di rendimento mantiene le regole pregresse. E’ infatti prorogato al 31.12.2011 il termine concesso al Governo, dall’articolo 53 dal D.L. n. 78/2010, per stabilire le nuove regole che dovranno disciplinare la materia;
- sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni introdotte dall’articolo 19 del D.L. n. 185/2008. Sono pertanto possibili, anche in tale anno, gli interventi previsti dai commi 10bis,11,12,13,14,15 e 16 del citato articolo 19, fra cui la possibilità per i lavoratori, licenziati per riduzione di personale da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, di essere iscritti nelle liste di mobilità. Anche per l’anno 2011 i fondi interprofessionali per la formazione potranno disporre interventi a sostegno dell’occupazione;
- sono prorogati per il 2011 alcune delle disposizioni a carattere sperimentale contenute nell’articolo 1 del D.L. n. 78/2009, fra cui – entro il limite di spesa di 50 mln. di euro - la possibilità di impiegare, nella stessa azienda, con finalità formative i lavoratori beneficiari di misure a sostegno del reddito;
- rimane in vigore anche nel 2011 l’integrazione all’80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario derivante dalla stipula di un contratto di solidarietà difensiva;
- anche nel 2011, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, può essere liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite;
- con la modifica dell’articolo 12 del D.L.n. 78/2010 viene disposto che possa essere prorogato il trattamento a sostegno del reddito, fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico per i seguenti soggetti: lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che, all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà;
- è abrogata la maggiorazione contributiva dello 0,09 che era stata introdotta dalla legge n. 247/2007;
- sono prorogate le detrazioni per carichi di famiglia a favore dei soggetti residenti all’estero;
- diventa più oneroso aderire a procedure di conciliazione in materia di imposte sui redditi o avvalersi del ravvedimento operoso. Relativamente a quest’ultimo, la sanzione stabilita nella misura di un dodicesimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, è aumentata ad un decimo. Parimenti è aumentata da un dodicesimo ad un decimo del minimo la sanzione in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni. Passa da un decimo ad un ottavo del minimo, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In data 5 gennaio la Segretaria Generale Susanna Camusso ha inviato una lettera ai Ministri Tremonti e Sacconi in merito alla totale inadeguatezza dello stanziamento previsto dalla “legge di stabilità come rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Come potrete vedere dettagliatamente dal testo, del miliardo di Euro stanziato come incremento del Fondo per l’occupazione, se si sottraggono gli importi destinati alla copertura di tutte le norme prorogate, ne residuano soltanto 33 milioni, il che renderà drammatico il confronto che nelle prossime settimane si dovrà aprire con le Regioni per la copertura degli ammortizzatori in deroga per il 2011, oltre a poter indurre le stesse imprese a ricorrere ai licenziamenti.
Trasmettiamo in allegato:
- Legge Stabilità 13.12.2010 n°220 (All10DD3)
- La Nota CGIL del 3.12.2010 sulla Legge di Stabilità a cura dei Dipartimenti nazionali della CGIL (All10DD4).
- I primi chiarimenti operativi del 15.12.2010 forniti dalla DPL di Modena (All10DD5)