n. 11
21 gennaio
AUTONOLEGGIO
|
TRASPORTO AEREO
|
TRASPORTO MERCI LOGISTICA
|
DIPARTIMENTO DIRITTI
|
Si trasmette di seguito la lettera inviata all’azienda Targarent di sollecito incontro su piano industriale.
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
Segreterie Nazionali
Roma ,20 gennaio 2011
Spett.le TARGARENT/BUDGET
p.c. Aniasa
OGGETTO : sollecito incontro
A seguito della nostra richiesta di incontro del 19 novembre 2010 a cui non abbiamo avuto risposta siamo a sollecitare un incontro per discutere del processo di fusione e del piano industriale.
Il clima di incertezza che prosegue da ormai troppo tempo rende difficile per le/i lavoratrici/ori lo svolgimento di un’attività serena.
Certi di una vostra risposta in tempi brevi vi porgiamo distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali
In allegato (ALL11TA1) il nuovo regolamento Enac per la certificazione degli Handler. I contenuti molto importanti danno finalmente risposta alla esigenza di regole del settore dopo molti anni di vertenze e di dumping sociale negli Aereoporti italiani. Anni di vertenze ed impegno sindacale che segnano finalmente un risultato positivo.
Aspetti salienti:
Il provvedimento d'urgenza è già operativo per i nuovi accessi le Soc esistenti ed operanti hanno tempo di adeguarsi entro l'anno.
In allegato (ALL11TA2) inviamo il Comunicato unitario su approvazione del nuovo Regolamento (All11TA3) per la certificazione delle aziende di handling.
In allegato (ALL11TM1) inviamo il verbale di accordo di 2° livello siglato il 20 gennaio u.s. presso la Fedit.
Il Ministero del Lavoro ha stanziato anche quest’anno, pur con un forte ritardo, risorse del bilancio 2010 pari a 150 milioni di euro, assegnate alle Regioni e Province Autonome per attivare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, in base all’art.9 della Legge 236/93.
Un Decreto Ministeriale (All.11DD1) di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riprende sostanzialmente i criteri di assegnazione delle risorse definiti negli anni precedenti, affidando a Regioni e P.A., nel confronto con le parti sociali, il compito di ripartire le risorse, con priorità per le PMI, tra i diversi interventi previsti, compresi quelli rivolti al ricollocamento di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, a giovani disoccupati con contratto non rinnovato al 31/12/2009, a lavoratori over 45 ed in possesso del solo titolo di licenza elementare o media.
Il Decreto prevede inoltre per la prima volta la possibilità per le Regioni e P.A. di utilizzare le risorse anche attraverso bandi multi regionali.
Anche queste risorse dovranno quindi costituire uno strumento, da attivare in sinergia con quelle del Fondo Sociale europeo e dei Fondi interprofessionali, per definire tra organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e singole Regioni e P.A. interventi in materia di formazione strettamente collegati alle strategie di sviluppo e di contrasto alla crisi concordate o da concordare a livello territoriale.
In considerazione delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ed alla luce della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010, l’INPS, con la Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010 (All11DD2) fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali
Licenziamento e motivazione non modificabile
Con sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che è inefficace il licenziamento comminato per giusta causa, ingiunto durante il periodo di preavviso, seguito a un altro licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Licenziamento durante il periodo di prova e motivazione
Con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che è possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione.
La Corte asserisce che, a norma dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 ( norme sui licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.”. Inoltre, tale discrezionalità “non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento”.
Licenziamenti collettivi e procedura di riduzione di personale
Con sentenza n. 24343 del 1° dicembre 2010, la Cassazione ha affermato che in tema di verifica delle regolarità concernenti la procedura collettiva di riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti concernenti la comunicazione preventiva (ex art. 4, comma 3, della legge 223/1991) va valutato in relazione ai motivi riferiti alla riduzione che restano sottratti al controllo giudiziale.