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DIPARTIMENTO DIRITTI
- Corte Costituzionale: quesiti referendari – promemoria
- Inps: chiarimenti su congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Dlgs 151/2001
- Previdenza Complementare COVIP – Guida informativa
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TRASPORTO AEREO
- Convocazione Comitato di Settore Nazionale
- Convocazione responsabili regionali e membri Comitato di Settore Alitalia/Cai
- Convocazione responsabili regionali e membri Comitato di Settore Ata Handling
- Convocazione responsabili regionali e membri Comitato di Settore Meridianafly
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MARITTIMI
- Tirrenia – Dichiarazione Filt-Cgil del 25 gennaio
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- Corte Costituzionale: quesiti referendari - promemoria
La Corte Costituzionale (allegato...........n°.....1°..........) ha reso ammissibili due dei tre quesiti sottoposti dal Comitato Promotore Referendum Acqua Pubblica. In particolare sono stati accolti quelli relativi alla abrogazione della legge Ronchi-Fitto sulla modalità di affidamento con gara a privati dei servizi pubblici di rilevanza economica e alla cancellazione delle norme del governo Prodi riguardanti la tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.
Il quesito non ammesso è quello relativo alla cancellazione delle norme del governo Prodi in materia di ambiente sulle forme di gestione e sulle procedure di affidamento delle risorse idriche.
Il pronunciamento della Corte,di cui aspettiamo le motivazioni per una più compiuta valutazione, rappresenta una conferma delle ragioni dello schieramento referendario e dell'impegno che ha coinvolto migliaia di militanti, volontari e oltre un milione di firmatari.La CGIL, come già avvenuto in questa prima fase, continuerà a portare il proprio contributo alle iniziative che si costituiranno nella nuova situazione aperta dopo le decisioni della Corte Costituzionale.
Contestualmente la CGIL è impegnata sul piano sindacale a fronteggiare la nuova situazione determinata dalla normativa e dalle ristrutturazioni annunciate dalle imprese nei territori. A questo proposito ricordiamo che è convocato un seminario (Il Taccuino) di approfondimento per il 2 febbraio 2011 (allegato........n°.....2°......)aperto a contributi esterni delle imprese e delle istituzioni locali.
- Inps: chiarimenti su congedo straordinario
ex art. 42, comma 5 DLgs 151/2001
L'Inps, con messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010 (All13DD3) fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del D.L.vo n. 151/2001 e l'Ente previdenziale competente all’erogazione dell’indennità.
Indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, viene data la possibilità, solo ai datori di lavoro privati, di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario. Si precisa che tale possibilità è prevista solo per i datori di lavoro privati.
Sul tema il commento dell'INCA CGIL con il protocollo 11-2011-MPS-rb (All13DD4).
- Previdenza Complementare COVIP – Guida informativa
Al fine di contribuire all’accrescimento della cultura previdenziale e della trasparenza del sistema di previdenza complementare, la COVIP ha pubblicato sul proprio sito internet, sezione “Area informativa”, alcune Guide tematiche,tra cui alleghiamo (ALL13DD5) la “ Guida introduttiva alla previdenza complementare “ la guida intende illustrare, attraverso un linguaggio semplice con l'aiuto di alcuni esempi significativi, i vantaggi dell’adesione alla previdenza integrativa per i potenziali aderenti.
- Convocazione Comitato di Settore Nazionale

E’ convocato il Comitato di Settore Nazionale del Trasporto Aereo per il giorno martedì 22 febbraio presso la FILT/CGIL Nazionale (Sala Turtura) con inizio dei lavori alle ore 11.00 e termine lavori alle ore 17,00.
All’ordine del giorno:
- Insediamento
- Stato delle vertenze
- Iniziativa politica
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- Convocazione Responsabili Regionali e membri Comitato di Settore Alitalia/Cai
E’ convocata per il giorno giovedì 3 febbraio presso la FILT/CGIL Nazionale (Sala Truffi) con inizio dei lavori alle ore 11.00 una riunione con i Responsabili Regionali ed i membri del Comitato di Settore Nazionale del trasporto aereo interessati dal confronto con Alitalia Cai.
- Convocazione Responsabili Regionali e membri Comitato di Settore Ata Handling
E’ convocata per il giorno martedì 8 febbraio presso la FILT/CGIL Nazionale (Sala Truffi) con inizio alle ore 11.00 una riunione dei Responsabili Regionali ed i membri del Comitato di settore nazionale del trasporto aereo interessati dal confronto con Ata Handling
- Convocazione Responsabili Regionali e membri Comitato di Settore Meridianafly
E’ convocata per il giorno 15 febbraio presso la FILT/CGIL Nazionale (Sala Truffi) con inizio alle ore 11.00 una riunione dei Responsabili Regionali ed i membri del Comitato di settore nazionale del trasporto aereo interessati dal confronto con Meridianafly
- Tirrenia – Dichiarazione Filt-Cgil

Dichiarazione Filt – Cgil
25 gennaio 2011
- La Filt non condivide i motivi per i quali in modo unilaterale la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. ha avviato la procedura di ricorso alla Cigs.
- Le nostre motivazioni e le proposte alternative avanzate, sia in sede di conciliazione presso il Ministero del Lavoro che negli incontri avuti in azienda, non sono state accettate dalla società che, nonostante un primo dissenso da parte di tutte le organizzazioni sindacali, ha proceduto al ricorso alla Cigs e avanzato in modo ricattatorio la necessità della sottoscrizione dell’accordo, quale unica condizione, per l’accesso alla Cigs da parte dei lavoratori in Turno Particolare.
- Il ricorso alla Cigs, come motivato dalla Società, è un inutile danno per i lavoratori, una irrazionale riduzione del servizio ed un costo per il Ministero del Lavoro e l’Inps.
- Come motivazione non è accettabile “la necessità di ricorrere alla Cigs anche in tutti i casi di contrazione stagionale di passeggeri e mezzi trasportanti che, comportano un minore utilizzo dei previsti incrementi delle tabelle di armamento”, in quanto, le tabelle di armamento in questione sono già modulate in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e/o previsti e comunque risultano inferiori a quelle delle altre società del settore che operano nelle stesse tratte di navigazione. Questo comporta minori servizi forniti ai clienti, carichi di lavoro faticosi, al punto di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il rispetto delle norme contrattuali. Le attuali tabelle di armamento, di fatto, già non consentono le necessarie e costanti attività di manutenzione per la salvaguardia della navigazione, oltre a ciò, l’effettuazione della normale manutenzione eviterebbe danni alle navi, tali da doverle poi fermare con i conseguenti costi. In altre parole se il lavoro fosse organizzato come dovuto e le tabelle di armamento di esercizio, fossero adeguate all’effettivo fabbisogno, non vi sarebbe la necessità di ricorso alla Cigs.
- La sospensione, decisa in modo unilaterale delle linee Bari/Durazzo e Genova/Olbia, non è motivata se non dalla volontà della Società di risparmiare nell’immediato risorse economiche a scapito del Ministero del Lavoro e dell’Inps, danneggiando i lavoratori, la Società stessa, pregiudicando il futuro e il valore di queste linee. Si ricorda che la linea Bari/Durazzo non è mai stata sospesa e, nel suo complesso, è remunerativa. Come la linea Genova/Olbia anche quando ha subito brevi sospensioni la nave e l’equipaggio sono stati utilizzati su altre linee.
- Non è accettabile il ricorso alla Cigs “in tutti i casi in cui per ogni altra ragione si dovessero determinare esuberi di personale marittimo”. Ogni ricorso alla Cigs per noi deve avere una precisa causale di carattere straordinario, non decisa solo dalla Società o da essa determinata in modo arbitrario ma preventivamente valutata, concordata e motivata al competente Ministero. Per questo avevamo chiesto di limitare la possibilità di accedere alla Cigs solo per il fermo nave a seguito dei ritardi dovuti all’adeguamento allo Stockholm Agreement (le cui responsabilità sono totalmente a carico dell’azienda) e per i casi motivati da necessità imprevedibili di manutenzione straordinaria.
- Per quanto riguarda la tutela del reddito dei lavoratori in Turno Particolare ne ribadiamo il diritto in quanto i marittimi iscritti al turno particolare sono assunti a tempo indeterminato ed hanno sempre avuto le stesse tutele sociali dei marittimi in CRL, si veda il ricorso al prepensionamento previsto dalla legge 856/86. Per di più, il contratto prevede un rapporto di lavoro strutturato, al punto che vi è l’obbligo di quanti in TP di rispondere alla chiamata d’imbarco, pena la cancellazione dal turno che equivale alla risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre ogni assenza dal lavoro o rifiuto all’imbarco devono essere giustificati in modo analogo sia di quanti in TP o in CRL. La stessa Società non può licenziare, un marittimo in TP senza giustificato motivo o causa, come sancito dalla Corte di Cassazione, sentenza del 27 ottobre 2009 n. 22649 e precedentemente dal Tribunale di Modica sentenza 74/08. L’unica differenza, semmai, prevista dal contratto tra i marittimi in TP e CRL consiste nella precedenza all’imbarco che, in ogni caso, non determina un diverso rapporto strutturato di lavoro, ma solo ed esclusivamente l’ordine di chiamata all’arruolamento, che si individua per ambedue le categorie con l’usufruimento dei rispettivi periodi di riposo contrattuali.
Del resto se la tutela del reddito non fosse garantita dalla legge, nessun accordo tra le parti avrebbe l’autorità di istituirla, e quindi non è necessario l’accordo di riconoscimento della Cigs da parte del sindacato.
- Per quanto concerne il “possibile” imbarco di marittimi appartenenti alle cosiddette rotte in “convenzione” sulle rotte “fuori convenzione”, riteniamo realizzabile tale utilizzo solo nel caso in cui l’operazione non comporti alcun tipo di penalizzazione per i marittimi, siano essi in CRL, TP e TG, da sempre imbarcati su navi “fuori convenzione”. Ribadiamo comunque che il trattamento contrattuale di tutti i marittimi, siano essi imbarcati su navi “fuori convenzione” o in “convenzione”, deve essere quello previsto dal contratto stipulato con Federlinea.