Lo statuto
Disciplina degli iscritti
art.30 - Sanzioni disciplinari
- L'iscritto che manca ai propri doveri verso l'organizzazione alla quale aderisce incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) il biasimo scritto;
b) la destituzione dalla carica sindacale di cui fosse investito;
c) la sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto;
d) l'espulsione dall'organizzazione.
Le sanzioni prima indicate vengono decise dal Comitato Direttivo territoriale.
In attesa del giudizio disciplinare ed in qualsiasi grado di esso l'organo direttivo dell'organizzazione può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelarmente l'iscritto - per il tempo strettamente necessario al giudizio - dalla carica ricoperta o dall'esercizio della facoltà d'iscritto.
In particolare può essere espulso l'iscritto che, malgrado l'atto di biasimo, votato dalla maggioranza del Comitato Direttivo, continui a rendersi colpevole di:
1) inosservanza del presente Statuto ed attività contrastanti con le decisioni prese dai competenti organi direttivi della Federazione, tali da configurare ostacolo al perseguimento dei fini della FILT;
2) qualunque atto scientemente commesso, che arrechi danno materiale o morale all'organizzazione sindacale.
L'espulsione, deliberata di norma dal Comitato Direttivo territoriale, può essere decisa di propria iniziativa dal Congresso qualora si tratti di casi di eccezionale gravità.
L'espulsione di un iscritto che fa parte di un organismo sindacale diverso e superiore al Comitato Direttivo territoriale è deciso dall'organo deliberante dell'istanza di cui fa parte.
Art.31 - Ricorsi
- Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia competente.
Art.32 - Riammissioni
- Gli iscritti espulsi possono essere riammessi come nuovi iscritti, sempre che abbiano dimostrato, a giudizio dell'istanza che ha adottato il provvedimento, di essersi resi degni, in prosieguo di tempo, di essere riammessi nell'organizzazione.
Art.33 - Competenze
- Il rispetto delle norme riguardante gli iscritti è affidato al Comitato di Garanzia eletto dal Congresso Nazionale.
Art.34 - Collegio di verifica
- Il Collegio di verifica è l'organo di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della FILT.
Esso è composto da cinque componenti effettivi ed altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.
esso è eletto a voto palese dal Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le/gli iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
Il Comitato elegge nel proprio seno una presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso.
I componenti effettivi del Comitato statutario sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.