Lo statuto
Struttura Organizzativa della FILT
art.10 - Struttura Organizzativa
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La strumentazione organizzativa della FILT si ispira alla duplice esigenza di valorizzare la federalità e le specificità settoriali e professionali. Per l'importanza generale che ha il comparto dei trasporti, le strutture della FILT ricercheranno un rapporto costante con le corrispondenti strutture della CGIL in particolare sulle seguenti materie:
. piani di investimento infrastrutturali;
. piani relativi alle organizzazioni delle reti;
. quantità e qualità del sistema della mobilità;
. politica degli orari vista dal versante della domanda;
. tariffe;
. politica del territorio;
. rapporto con l'utenza organizzata.
art.11 - Livelli congressualivelli congressuali
art.12 - Articolazioni delle istanze congressuali
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I Comitati degli iscritti si configurano come strutture di base della CGIL elette o rinnovate dagli iscritti ogni due anni e comunque alle scadenze congressuali.
La FILT realizza gli scopi politico-organizzativi interni (tesseramento, proselitismo, rappresentanza, ecc.) attraverso proprie rappresentanze sul posto di lavoro.
La FILT Territoriale è la struttura intermedia della FILT con competenze sul territorio subregionale definito e si articola nel Comitato degli Iscritti.
La FILT Territoriale può dotarsi di forme di coordinamento organizzativo dei soggetti negoziali sui posti di lavoro.
La FILT Regionale ha competenze su tutto il territorio della Regione e si articola nella FILT Territoriali e nei livelli inferiori.
La FILT Nazionale è la struttura della FILT con competenze su tutto il territorio nazionale, articolata nelle strutture dei livelli Regionali, Territoriali e di base.
La costituzione di strutture Territoriali FILT va realizzata in relazione alla presenza di livelli reali di contrattazione evitando la frammentazione municipale, attuando invece i necessari intrecci tra realtà Territoriali diverse ma unificate dalla corrispondenza delle controparti e/o dai modelli istituzionali.
Nelle realtà complesse, (aree interportuali, sistemi aeroportuali, ecc.) vanno attuate, anche con fasi sperimentali, forme di insediamento operativo direttamente derivate dalla direzione territoriale che non comportano la realizzazione di nuovi organi di direzione.
Ogni struttura deve effettuare una attenta verifica di tutte le realtà rappresentate ed in particolare deve verificare periodicamente la formazione di nuove realtà economiche da rappresentare.
Art.13 - Organi nazionali
Art.14 - Congresso Nazionale
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Il Congresso Nazionale è l'organo massimo di direzione della FILT provvisto di tutti i poteri deliberanti.
Esso ha il compito di:
1) determinare gli orientamenti, compiere le scelte e fissare gli obiettivi generali della Federazione, ai quali si ispireranno gli organi direttivi ed esecutivi;
2) eleggere il Comitato Direttivo, fissandone il numero dei componenti, il Collegio dei Sindaci e il Comitato di Garanzia;
3) deliberare sulle modifiche dello Statuto federale;
4) approvare la relazione dei Sindaci Revisori sull'attività del bilancio del mandato congressuale.
Il congresso viene convocato di norma ogni 4 anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.
La sede del Congresso e le modalità per la elezione dei delegati vengono stabilite dal Comitato Direttivo.
Il Congresso decide a maggioranza dei voti rappresentati.
Lo scioglimento dell'organizzazione e le modifiche allo Statuto sono adottati con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto.
Il Congresso è valido quando i delegati intervenuti rappresentano la maggioranza degli iscritti.
Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica il potere dei delegati.
Art.15 - Norme congressuali
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La definizione ed approvazione delle norme per la organizzazione del Congresso e per la elezione dei delegati , contenute nel regolamento congressuale, sono di competenza del Comitato Direttivo.
Esse debbono stabilire il rapporto fra il numero degli iscritti e quello dei delegati da eleggere.
L'elettorato attivo e passivo compete a tutti gli iscritti alla data stabilita dal Comitato Direttivo. Il regolamento congressuale precisa le modalità di voto.
Quanto previsto nel presente Statuto per il Congresso Nazionale si applica ai congressi delle istanze intermedie, territoriale e regionale, ed ai congressi di base, con gli opportuni adattamenti deliberati dai corrispondenti organi della FILT ed in sintonia con le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti congressuali delle corrispondenti strutture della CGIL.
IL Congresso delle strutture di base nei luoghi di lavoro è composto dall' assemblea generale degli iscritti, oppure - nei luoghi di lavoro di più grande dimensione - dai delegati eletti nelle assemblee degli iscritti a livello di reparto, ufficio, impianto, nave, officina, turni, linee, depositi, ecc. .
Il Congresso delle Strutture di Base avvia le procedure per il rinnovo delle elezioni dei Comitati degli Iscritti.
Le assemblee sono aperte anche ai lavoratori non iscritti, fermo restando il diritto all'elettorato attivo e passivo dei soli iscritti.
Il Congresso territoriale e/o di area metropolitana è composto dai delegati eletti nei Congressi di base dei posti di lavoro compresi nelle circoscrizioni delle strutture per le quali si tiene il Congresso, oppure, nei casi di modeste dimensioni numeriche, dall'assemblea generale degli iscritti incidenti nella struttura interessata.
Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali.
Art.16 - Comitato Direttivo
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Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della FILT tra un congresso e l'altro e opera nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso della CGIL e della FILT.
Esso viene convocato dalla Presidenza almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dal Comitato Esecutivo/Direzione o da un quarto dei componenti il Comitato Direttivo stesso.
Il Comitato direttivo realizza l'intreccio tra direzione orizzontale e direzione settoriale.
Esso rappresenta l'equilibrio tra le due opzioni di rappresentanza e di federalità e dei rispettivi valori di cui esse sono portatrici: la prima, quello del radicamento e dell'appartenenza; la seconda, quello della solidarietà su un progetto comune.
Il Comitato Direttivo ha il compito di dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi congressualmente: pertanto attua e verifica la realizzazione delle decisioni assunte in sede congressuale sulle materie:
. Economico-sociali;
. Contrattuali;
. Internazionali;
. organizzative;
. Amministrative e Finanziarie.
Le regole da definire per la formazione del Comitato Direttivo devono garantire:
. le presenze settoriali riferite alla peculiarità e alla complessità del settore, alla sua espansione territoriale, alla quantità di iscritti rappresentati, ad impianti di produzione particolarmente significativi;
. le presenze di professionalità particolari (quadri e tecnici);
. la presenza femminile.
Per il corretto svolgimento delle riunioni del Comitato Direttivo, il Direttivo stesso elegge, nel suo seno, una Presidenza al quale compete garantire il suo funzionamento sulla base delle modalità previste da un Regolamento di cui il Direttivo stesso si doterà.
Sono compiti del Comitato Direttivo:
a) condurre a compimento i mandati congressuali;
b) discutere e deliberare sulla politica della Federazione;
c) discutere e deliberare sulle scelte rivendicative e contrattuali di valenza nazionale;
d) verificare periodicamente i risultati conseguiti sia in materia contrattuale che rispetto agli obiettivi strategici della Federazione;
e) discutere e deliberare i programmi formativi ed informativi della Federazione;
f) eleggere nel suo seno: il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Comitato Esecutivo o la Direzione Nazionale;
g) emanare di volta in volta il regolamento congressuale.
I membri del Direttivo devono essere scelti fra gli iscritti alla CGIL.
L'ordine del giorno dei lavori del Comitato Direttivo è stabilito dalla Presidenza in accordo con la segreteria Nazionale o il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Direttivo può essere convocato d'urgenza dalla segreteria Nazionale.
Il Comitato Direttivo può decidere di costituire commissioni permanenti con funzioni elaborative e propositive nell'ambito degli indirizzi e delle scelte definiti dal Comitato Direttivo stesso.
Il Comitato Direttivo delibera in particolare:
a) la fissazione della quota sindacale secondo gli indirizzi della CGIL e le intese unitarie;
b) l'ammontare e la destinazione degli investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali;
c) la verifica periodica e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
d) i criteri, le quote di ripartizione e la canalizzazione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture della FILT;
e) i criteri di applicazione del regolamento Confederale che disciplina le prestazioni, i trattamenti, gli inquadramenti dei dirigenti, funzionari politici, apparato tecnico dell'Organizzazione;
f) i criteri e i numeri dei Comitati di Settore Nazionale.
I membri del comitato Direttivo decadono dal mandato dopo tre assenze non giustificate.
Il Comitato Direttivo ha inoltre il compito di deliberare sulle normative in materia di regolamento del personale, di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna ed ai comportamenti dei gruppi dirigenti.
Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse, in materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione di rapporto di lavoro, o la cessazione della spettativa o del distacco sindacale.
Il Comitato Direttivo della FILT stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare, Enti, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli Organismi dirigenti.
I Presidenti degli Enti e degli Istituti federali partecipano al Comitato Direttivo della FILT.
A quest'ultimo devono annualmente presentare una relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
Il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio dei Sindaci, del Collegio di Verifica e degli Ispettori.
Il Comitato Direttivo di doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.
Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e la Segreteria.
Elegge inoltre gli ispettori nazionali.
Il Comitato Direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di Direzione operativa, fissandone compiti e poteri.
Il Comitato Direttivo può convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico, (conferenze di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali sono previste dagli statuti la maggioranza qualificata.
Art.17 - Comitato Esecutivo - Direzione Nazionale
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E' l'organo di direzione operativa della FILT e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
E' eletto dal Comitato Direttivo e si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione della Segreteria o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Il Presidente del Comitato Direttivo partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo (Direzione).
Il Comitato Esecutivo (Direzione) a tutti i livelli viene costituito, di regola, sulla base dei seguenti criteri:
. incarichi di particolare rilievo federativo (nazionali, regionali, metropolitani);
. incarichi di particolare rilievo settoriale;
. valorizzazione delle specificità di sesso, dei tecnici e dei quadri.
Art.18 - Segreteria Nazionale
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La Segreteria nazionale, in stretto raccordo con il comitato Esecutivo (Direzione Nazionale) è l'organo esecutivo e di direzione operativa della FILT e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
E' eletta dal Comitato Direttivo che fissa la sua composizione.
Il Segretario generale rappresenta legalmente la FILT di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, tale rappresentanza è delegata al Segretario Vicario o ad altro componente la Segreteria.
La Segreteria funziona collegiamente, e si riunisce di norma una volta alla settimana su convocazione del Segretario generale o del Segretario Vicario, oppure su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
La segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana delle attività federali, assicura i rapporti con CGIL-CISL-UIL e le loro articolazioni verticali ed orizzontali su questioni che hanno rilevanza nazionale, mantiene un contatto permanente con le strutture periferiche, cura le pubblicazioni federali e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi ed attività della FILT, nomina i funzionari politici ed assume il personale tecnico e ne fissa l'inquadramento e la retribuzione secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo, tenendo conto del regolamento Confederale.
La segreteria nazionale rappresenta la FILT a livello internazionale sia negli organismi della CES e della ITF, cui è affiliata e nelle sue articolazioni professionali, sia in tutti i consessi e nei rapporti bilaterali con tutte le organizzazioni sindacali internazionali in cui si trattino problemi che riguardino i lavoratori del comparto.
La Segreteria nazionale, per lo svolgimento delle attività di studio, elaborazione e ricerca a rilevanza nazionale, può avvalersi dell'apporto operativo di gruppi di lavoro appositamente costituiti eventualmente integrati da apporti esterni.
La Segreteria nazionale compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell'organizzazione ed al regolare funzionamento dei suoi organi. Essa ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi di pertinenza della struttura nazionale rendendone conto agli organi competenti.
La segreteria designa i rappresentanti del sindacato in tutti gli organismi di sua competenza ove questi sono previsti, dandone motivata informazione al Comitato Direttivo.
La Segreteria per lo svolgimento della sua attività, si serve di un apparato centrale articolato in Dipartimenti, uffici e settori di lavoro, con competenze e funzioni definite, a cui possono essere preposti funzionari politici verso di essa direttamente responsabili.
Ogni componente della Segreteria riceverà un incarico operativo su proposta del Segretario generale. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Federazione.
La rappresentanza legale della FILT Nazionale di fronte a terzi e in giudizio è attribuita: .
Al Segretario Generale per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
. Ad altra persona, nominata con normale delibera della Segreteria per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera della segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.
. Il Segretario generale, il Segretario Vicario ed i membri della Segreteria possono rimanere in carica per soli due mandati (ovvero 8 anni). L'eventuale proroga può essere decisa dal Direttivo con una maggioranza dei 4/5 dei votanti.
Art.19 - Comitato di Settore
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Il Comitato di Settore è un organo della FILT e coerentemente alle politiche contrattuali e rivendicative decise dal Comitato Direttivo della FILT, dirige le iniziative contrattuali e vertenziali di settore con il coordinamento della segreteria e deve realizzare l'obiettivo della rappresentanza settoriale coniugato con la valorizzazione della federalità e della confederalità.
Vanno rafforzate le possibilità di rappresentanza all'interno dei Comitati di Settore delòle singole professioni e possono essere sperimentati nuovi strumenti per la rappresentanza interprofessionale.
Le articolazioni dei comitati di settore possono non coincidere con quella della Federazione. I Comitati di settore nella loro composizione, devono rispecchiare le articolazioni professionali rappresentandone le specificità.
Nella composizione dei Comitati di settore va realizzato sempre l'equilibrio della rappresentanza di genere.
Ad ogni livello il Comitato di Settore sarà costituito per il 85% con elezione diretta da parte dei Comitati di Settore di livello inferiore o laddove questi non sono stati costituiti dai Comitati degli Iscritti.
Il rimanente 15% sarà eletto, sulla base di una proposta delle Segreterie al Comitato Direttivo.
I Comitati di Settore nominano un Coordinamento operativo costituito con gli stessi criteri proporzionali, a cui spetta, in accordo con la Segreteria, la convocazione degli stessi.
Il Comitato Direttivo, ai diversi livelli, ha il compito di definire il numero dei componenti il comitato di settore tenendo presente le caratteristiche di insediamento e le specificità produttive e professionali e di genere dei settori stessi.
Per alcune specificità professionali i Comitati di Settore possono prevedere la costituzione di coordinamenti che siano di ausilio nella formazione della politica rivendicativa e nella contrattazione di particolari aspetti della condizione lavorativa.
I Comitati di Settore realizzano precipuamente l'obiettivo della rappresentanza professionale, ma anche quello della valorizzazione della federalità.
Operano in relazione alle politiche determinate dai Comitati Direttivi sia sul versante della contrattazione che su quello della organizzazione operativa del settore.
Le proposte delle piattaforme contrattuali sono formulate dal Comitato di Settore in coerenza con le politiche decise dal Comitato Direttivo.
Il Comitato di Settore ha il compito di approvare le piattaforme contrattuali e di condurre le vertenze fino alla determinazione delle ipotesi d'accordo e alla loro successiva sottoscrizione, congiuntamente alla Segreteria, sulla base delle norme contenute nel presente statuto.
In caso di dissensi nel Comitato di Settore o tra questi e la Segreteria FILT che impediscano l'approvazione della piattaforma o la firma dell'ipotesi di accordo si provvederà alla convocazione congiunta del Comitato Direttivo e del Comitato di Settore. Nel caso in cui le divergenze dovessero permanere, deciderà il Comitato Direttivo FILT.
Il Comitato di Settore inoltre:
. svolge l'attività di proselitismo e rafforzamento della FILT in diretto raccordo con la struttura federativa;
. concorre a decidere congiuntamente al livello federativo, la politica dei quadri di settore ai diversi livelli;
. gestisce unitamente alla Segreteria il budget deciso dal Comitato Direttivo della FILT.
Tutti i comitati di settore rispondono al Comitato direttivo della FILT.
Tutti i comitati di settore devono dotarsi di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed a regolare il loro processo decisionale.
Tutti i comitati di settore devono essere eletti entro 60 gg. dalla chiusura del Congresso nazionale.
Art.20 - Forme organizzative finalizzate
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In relazione a condizioni lavorative che rendano precario il normale rapporto strutture sindacali-lavoratori, a cura delle strutture interessate, nazionali, regionali o territoriali, devono essere adottate anche in via sperimentale, forme organizzative finalizzate a realizzare il massimo possibile di partecipazione e informazione dei lavoratori.
Art.21 - I Coordinamenti delle donne
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I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell'Organizzazione su proposta ed iniziativa autonoma che le donne della FILT definiranno a partire dalle Assemblee delle Delegate.
Essi sono luoghi che le donne scelgono come sede di relazione tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze politiche, progetti, forme di aggregazione; i Coordinamenti elaborano autonomamente proposte ed iniziative e si confrontano con tutte le realtà di aggregazione delle donne.
I Coordinamenti si dotano ad ogni livello di regole per la loro costituzione e per il ,loro funzionamento.
Tali Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuto contrattuali, rivendicativi, di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sui criteri e sulle scelte normative rispetto all'attuazione del riequilibrio della rappresentanza; hanno diritto di proposta in merito alla convocazione ed agli argomenti da mettere all'ordine del giorno degli organi dirigenti; hanno altresì diritto di rappresentanza nelle delegazioni trattanti, nei Comitati di Settore, nelle Sezioni e/o Dipartimenti.
Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei Coordinamenti.
I Coordinamenti sono impegnati a promuovere e a realizzare il coinvolgimento attivo nella propria elaborazione e nelle proprie iniziative politiche di tutte le donne della FILT, a partire dai luoghi di lavoro, a valorizzarne la presenza ed il ruolo sviluppare il proselitismo ed a valorizzare la presenza ed il ruolo nella Organizzazione e a tale scopo devono essere messe a loro disposizione tutte le risorse necessarie per svolgere tali compiti.
Art.22 - Coordinamento Quadri
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La FILT, ovunque lo ritenga opportuno, costituisce il Coordinamento quadri con il compito di contribuire alla definizione delle linee di politica contrattuale per l'area dei quadri anche allo scopo di realizzare e sviluppare i contenuti della Legge 190 e di eventuali altre leggi di riferimento.
In questo quadro va promossa ogni iniziativa volta a dar vita a veri e propri momenti associativi di organizzazione professionale, con riconoscimento della doppia affiliazione.
Tale Coordinamento ha diritto ad essere consultato per tutte le materie contrattuali e rivendicative relative alla loro specificità professionale.
Art.23 - La FILT regionale
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In tutte le Regioni viene costituita la FILT Regionale. Essa ha il compito di dirigere la politica e la organizzazione della Federazione nell'ambito regionale elaborandone le linee e gli indirizzi e di coordinare l'attività delle FILT territoriali.
Sono organi direttivi della FILT Regionale:
1) il Congresso regionale;
2) il Comitato Direttivo regionale;
3) l'Esecutivo o la Direzione;
4) la Segreteria regionale.
Il Congresso regionale della FILT si convoca di norma ogni 4 anni - in concomitanza con il Congresso nazionale FILT - su decisione del suo Comitato Direttivo.
La preparazione del Congresso si svolge sulla base del regolamento stabilito dalla struttura regionale della CGIL e del Comitato Direttivo regionale di categoria tenendo conto delle norme del regolamento nazionale.
Il Congresso elegge il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.
Il Comitato Direttivo regionale elabora e definisce le iniziative per l'attuazione delle decisioni del Congresso regionale e degli organi dirigenti nazionali . Il Comitato Direttivo regionale può decidere di eleggere un organismo esecutivo di coordinamento intermedio (Esecutivo o Direzione). Elegge il Segretario Generale e la Segreteria regionale.
La Segreteria regionale attua le decisioni del Congresso e del Comitato Direttivo regionale oltre che gli organi di direzione nazionale ed assicura la direzione quotidiana delle attività federali.
La FILT regionale assicura la direzione nel territorio regionale di tutte le strutture considerate globalmente e singolarmente.
La Segreteria regionale deve promuovere campagne annuali di tesseramento e proselitismo, in accordo ed articolate, per comprensori. Gli obiettivi ed i risultati delle campagne di tesseramento devono essere deliberati e verificati dal Comitato Direttivo regionale.
Per quanto non previsto nel presente articolo ed in quanto adattabile alla realtà regionale, si fa rinvio alle norme per la struttura nazionale.
La FILT, nel rispetto dell'art. 7 del presente Statuto, definirà ruolo, poteri e rapporti della struttura regionale in sintonia con la strutturazione della CGIL e con le intese unitarie.
Art.24 - La FILT Territoriale
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La FILT Territoriale ha il compito di elaborare, armonizzare e dirigere le iniziative, promuovere la partecipazione dei lavoratori e delle strutture di base alla definizione ed attuazione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il loro territorio. Essa coordina l'azione del sindacato territoriale e nei posti di lavoro.
La FILT Territoriale d'intesa con la FILT Regionale, deve promuovere campagne annuali di tesseramento, concorre a determinare gli obiettivi ed ha il compito di realizzare i piani di lavoro stabiliti a livello regionale.
Gli organi direttivi delle FILT Territoriali sono:
1) il Congresso Territoriale;
2) il Comitato Direttivo Territoriale;
3) la Segreteria Territoriale.
Il Congresso Territoriale si convoca di norma ogni 4 anni - per decisione del Comitato Direttivo Territoriale, di massima in coincidenza con i Congressi regionali ed il Congresso nazionale FILT.
La sua preparazione è analoga a quella prevista per il Congresso Nazionale della FILT ed in armonia con i criteri confederali e con quelli nazionali della FILT.
Il Congresso fissa le direttive generali della Federazione ed elegge il Comitato Direttivo territoriale ed il Collegio dei Sindaci.
Il Comitato Direttivo territoriale può eleggere un Esecutivo.
Il Comitato Direttivo elegge la Segreteria ed il Segretario Generale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano per analogia, in quanto adattabili, le norme relative alle istanze nazionali.
Art.25 - La FILT nelle aree metropolitane
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Lo sviluppo dei grandi centri urbani impone alla FILT in rapporto stretto con i corrispondenti livelli confederali l'adozione di scelte organizzative specifiche per le aree in questione che no n corrispondono alle articolazioni istituzionali (Comuni, Province, Regioni) e sindacali e interessano una pluralità di soggetti.
A queste esigenze deve corrispondere una presenza metropolitana della FILT.
Essa può realizzarsi o attraverso le strutture FILT coincidenti con l'area o attraverso forme di coordinamento o integrazione organizzativa fra gli organismi territoriali e regionali interessati.
Essa opera in accordo con la struttura regionale FILT, in base a progetti congiuntamente definiti ed ha il compito di contrattazione, di rapporto con l'utenza e le istituzioni nel territorio di competenza.
Art.26 - I Comitati degli Iscritti
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I comitati degli iscritti in quanto primo livello organizzativo della CGIL e della FILT sono istanza congressuale di base, costituiscono lo strumento fondamentale della vita democratica della nostra organizzazione e comprendono in essi anche la differenza di genere.
I Comitati degli iscritti rispondono del loro operato all'assemblea degli iscritti e agli organi dirigenti della categoria e della Confederazione.
I comitati degli iscritti considerano compito fondamentale operare per l'applicazione dell'intesa quadro CGIL-CISL-UIL e dei regolamenti attuativi settoriali. A tale riguardo svolgono le competenze definite nell'intesa quadro in materia di definizione delle candidature FILT nei posti di lavoro per la realizzazione delle R.S.U.
I membri FILT delle RSU fanno parte di diritto del Comitato degli iscritti.
La FILT assume il regolamento per l'elezione del Comitato degli iscritti come parte integrante del proprio statuto.